22 Novembre 2018

La somministrazione a termine in via di estinzione?

di Roberto Lucarini

Potrebbe esservi, nei prossimi mesi, un nuovo soggetto tutelato dal WWF, dato il rischio di estinzione: la somministrazione a termine. In tali casi, come noto, è sempre opportuno risalire dall’effetto alla causa e domandarsi: chi o cosa sta causando questa perdita per l’umanità?

La risposta è facile: il temibile (già dal nome) Decreto Dignità! Una sorta di sortilegio normativo che gli attuali prestigiatori hanno tirato fuori dal loro strambo cilindro. E va beh… ciascuno ha le proprie croci.

Fatta la doverosa premessa, si rileva il recente intervento di prassi offerto dal Ministero del lavoro, con una tempestività che risulta davvero commovente, tanto da essere giunto proprio alla fine del periodo transitorio tra anciénne e nouveau regime. Nella circolare n. 17/2018 il Ministero ci parla del contratto a termine, altro soggetto sempre nel mirino dei padroni di turno, e del già nominato contratto di somministrazione a termine.

Su quest’ultimo fronte ci viene subito ricordato il primo colpo di genio avuto dal nostro Legislatore, novellando l’articolo 34, comma 2, Codice dei contratti: “In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24”. Tradotto: al contratto di somministrazione a termine si applicano le disposizioni sul contratto a termine, salvo i limiti quantitativi specifici e le regole sulla precedenza.

Già questo lascia senza parole: trattandosi di 2 tipi contrattuali ben distinti, non fosse altro perché uno di loro coinvolge 3 parti, come si può semplificarne la disciplina con una simile commistione di regole?

Non potendo discutere su tutto, pur avendo un variopinto materiale a disposizione, mi limito a indicarvi un paio di questioni.

Come tutti abbiamo notato, non bastando al Legislatore un limite quantitativo al 20% per i contratti a termine, ci è stato generosamente offerto un secondo limite quantitativo, pari stavolta al 30%, e riguardante l’insieme dei contratti a termine e in somministrazione a termine, rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti. Ne avremmo fatto volentieri a meno, ma – come si dice – a caval donato….

Il Ministero, volendo mostrarsi altrettanto gentile, specifica, dapprima, di fare attenzione a tale nuovo limite, chiarendo poi (cosa peraltro scontata) che, nel caso di limite numerico dei “contratti stipulati in data antecedente alla data del 12 agosto 2018, superiore a quello fissato dalla legge, i rapporti in corso potranno continuare fino alla loro iniziale scadenza. In tal caso, pertanto, non sarà possibile effettuare nuove assunzioni né proroghe per i rapporti in corso fino a quando il datore di lavoro o l’utilizzatore non rientri entro i nuovi limiti”.

Altra splendida novità risulta dalla necessaria presenza delle causali anche nella somministrazione a termine, oltre 12 mesi, soprattutto come esposta nella prima versione del glorioso Decreto Dignità, dove nulla veniva specificato: causali, quindi, ma in relazione a chi? Al somministratore o all’utilizzatore?

Il rebus è stato risolto, come ci ricorda il Ministero del lavoro, in sede di conversione in legge, laddove viene specificato che, quanto a causali, “nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all’utilizzatore”. Soluzione non troppo fantasiosa, dato che trovare causali nel somministratore, al di fuori di quella oggetto della propria attività, è cosa davvero improba. Il vero caos, tuttavia, viene quando la circolare indica: “si evidenzia che l’obbligo di specificare le motivazioni del ricorso alla somministrazione di lavoratori a termine sorge non solo quando i periodi siano riferiti al medesimo utilizzatore nello svolgimento di una missione di durata superiore a 12 mesi, ma anche qualora lo stesso utilizzatore aveva instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria”.

Cari utilizzatori, attenzione: munitevi di pallottoliere e contate bene i mesi di contratto avuti con un soggetto X, sia a termine che in somministrazione. Arrivati a 12 occhio alle causali, o meglio, andando giù piatti, cambiate lavoratore.

 

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