6 Novembre 2018

Sgravi dei premi di risultato nella nuova versione applicabile dal 2017

di Cristian Valsiglio

L’Inps, con circolare n. 104 del 18 ottobre 2018, ha illustrato l’ambito operativo del nuovo sgravio sui premi di risultato introdotto dal D.L. 50/2017 e le modalità di recupero da parte del datore di lavoro.

Il Legislatore, oltre alla detassazione del 10% sui premi di risultato, ha previsto le seguenti misure con riferimento alla quota di premio di risultato non superiore a 800 euro:

  • una riduzione, pari a 20 punti percentuali, dell’aliquota contributiva Ivs a carico del datore di lavoro;
  • l’esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente (pari al 9,19% per la generalità delle aziende e pari al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla Cigs; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%);
  • la corrispondente riduzione dell’aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.

La decontribuzione è rivolta alle sole aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Sotto l’aspetto oggettivo, come già affermato in precedenza dall’Agenzia delle entrate, l’agevolazione contributiva è da considerarsi annuale e, conseguentemente, qualora un lavoratore abbia stipulato più rapporti di lavoro, il beneficio contributivo potrà essere usufruito dal successivo datore di lavoro fino a esaurimento del plafond di 800 euro di premio.

La misura agevolativa riguarda i premi potenzialmente detassabili, motivo per il quale devono necessariamente essere prese in considerazione le indicazioni provenienti dalla risoluzione n. 78/E/2018 dell’Agenzia delle entrate, secondo la quale l’incrementalità nel periodo congruo deve essere misurabile e verificabile e deve consistere in un miglioramento effettivo del valore del periodo precedente. Situazione, quest’ultima, che probabilmente porterà a agevolazioni a singhiozzo.

In merito alla misura del beneficio, la circolare in parola afferma che sull’imponibile oggetto dello sgravio:

  • deve essere applicata un’aliquota contributiva Ivs a carico del datore ridotta di 20 punti percentuali, azzerandola ove l’aliquota a carico del datore sia inferiore al 20%;
  • devono essere applicate le contribuzioni minori a carico del datore di lavoro;
  • non devono essere calcolate le contribuzioni (Ivs, Cigs) a carico del lavoratore;
  • deve essere applicata la contribuzione per i Fondi di solidarietà di cui al D.Lgs. 148/2015 (sia la quota a carico del datore sia quella a carico del lavoratore).

Per le aziende che inviano il flusso UniEmens, al fine di consentire un calcolo contributivo differenziato per i premi di risultato rientranti nel nuovo regime, l’imponile erogato, pari al premio di risultato che beneficia della riduzione contributiva, non dovrà essere più indicato nell’elemento <Imponibile>, ma a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2018 andrà esposto nel nuovo elemento <ImponibilePremioRisDec> di <PremioRisDec>(elemento che avrà valenza contributiva) in <PremioRis> <DatiParticolari>, diventando un imponibile distinto rispetto a quanto indicato nell’elemento <Imponibile>.

Parallelamente, andrà indicata nel nuovo campo <ContributoPremioRisDec> di <PremioRisDec><PremioRis><DatiParticolari> la contribuzione dovuta sul premio. L’imponibile indicato nel nuovo elemento <ImponibilePremioRisDec> non deve superare l’importo di 800 euro per anno civile per lavoratore. L’eventuale premio eccedente tale quota va esposto nel campo <Imponibile> di <DatiRetributivi>, in quanto non fruisce della riduzione contributiva. Resta fermo che l’importo di qualunque premio di risultato, soggetto o meno alla decontribuzione in esame, continua a essere indicato su <PremioRisAz> ovvero <PremioRisTerr> di <PremioRis> ai soli fini informativi.

Per la sistemazione dei premi erogati nei mesi trascorsi e aventi titolo alla riduzione contributiva, al fine di consentire il recupero della maggiore contribuzione versata, le aziende dovranno avvalersi della procedura complicata e onerosa, amministrativamente parlando, delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig) per i mesi di erogazione del premio non precedenti a maggio 2017.

 

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