Sgravi dei premi di risultato nella nuova versione applicabile dal 2017
di Cristian Valsiglio![](https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2017/10/EC_Lavoro_blog_2.png)
L’Inps, con circolare n. 104 del 18 ottobre 2018, ha illustrato l’ambito operativo del nuovo sgravio sui premi di risultato introdotto dal D.L. 50/2017 e le modalità di recupero da parte del datore di lavoro.
Il Legislatore, oltre alla detassazione del 10% sui premi di risultato, ha previsto le seguenti misure con riferimento alla quota di premio di risultato non superiore a 800 euro:
- una riduzione, pari a 20 punti percentuali, dell’aliquota contributiva Ivs a carico del datore di lavoro;
- l’esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente (pari al 9,19% per la generalità delle aziende e pari al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla Cigs; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%);
- la corrispondente riduzione dell’aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.
La decontribuzione è rivolta alle sole aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Sotto l’aspetto oggettivo, come già affermato in precedenza dall’Agenzia delle entrate, l’agevolazione contributiva è da considerarsi annuale e, conseguentemente, qualora un lavoratore abbia stipulato più rapporti di lavoro, il beneficio contributivo potrà essere usufruito dal successivo datore di lavoro fino a esaurimento del plafond di 800 euro di premio.
La misura agevolativa riguarda i premi potenzialmente detassabili, motivo per il quale devono necessariamente essere prese in considerazione le indicazioni provenienti dalla risoluzione n. 78/E/2018 dell’Agenzia delle entrate, secondo la quale l’incrementalità nel periodo congruo deve essere misurabile e verificabile e deve consistere in un miglioramento effettivo del valore del periodo precedente. Situazione, quest’ultima, che probabilmente porterà a agevolazioni a singhiozzo.
In merito alla misura del beneficio, la circolare in parola afferma che sull’imponibile oggetto dello sgravio:
- deve essere applicata un’aliquota contributiva Ivs a carico del datore ridotta di 20 punti percentuali, azzerandola ove l’aliquota a carico del datore sia inferiore al 20%;
- devono essere applicate le contribuzioni minori a carico del datore di lavoro;
- non devono essere calcolate le contribuzioni (Ivs, Cigs) a carico del lavoratore;
- deve essere applicata la contribuzione per i Fondi di solidarietà di cui al D.Lgs. 148/2015 (sia la quota a carico del datore sia quella a carico del lavoratore).
Per le aziende che inviano il flusso UniEmens, al fine di consentire un calcolo contributivo differenziato per i premi di risultato rientranti nel nuovo regime, l’imponile erogato, pari al premio di risultato che beneficia della riduzione contributiva, non dovrà essere più indicato nell’elemento <Imponibile>, ma a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2018 andrà esposto nel nuovo elemento <ImponibilePremioRisDec> di <PremioRisDec>(elemento che avrà valenza contributiva) in <PremioRis> <DatiParticolari>, diventando un imponibile distinto rispetto a quanto indicato nell’elemento <Imponibile>.
Parallelamente, andrà indicata nel nuovo campo <ContributoPremioRisDec> di <PremioRisDec><PremioRis><DatiParticolari> la contribuzione dovuta sul premio. L’imponibile indicato nel nuovo elemento <ImponibilePremioRisDec> non deve superare l’importo di 800 euro per anno civile per lavoratore. L’eventuale premio eccedente tale quota va esposto nel campo <Imponibile> di <DatiRetributivi>, in quanto non fruisce della riduzione contributiva. Resta fermo che l’importo di qualunque premio di risultato, soggetto o meno alla decontribuzione in esame, continua a essere indicato su <PremioRisAz> ovvero <PremioRisTerr> di <PremioRis> ai soli fini informativi.
Per la sistemazione dei premi erogati nei mesi trascorsi e aventi titolo alla riduzione contributiva, al fine di consentire il recupero della maggiore contribuzione versata, le aziende dovranno avvalersi della procedura complicata e onerosa, amministrativamente parlando, delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig) per i mesi di erogazione del premio non precedenti a maggio 2017.
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