La conversione in legge del Decreto Dignità introduce un periodo transitorio
di Luca VannoniDelle numerose criticità emerse dalla lettura del D.L. 87/2018, segnalate da dottrina, organizzazioni datoriali e, non ultima, Fondazione studi dei consulenti del lavoro, soltanto alcune sono state oggetto di intervento con la conversione in legge, operata con la L. 9 agosto 2018, n. 96, pubblicata nella G.U. 11 agosto 2018, n. 186, e in vigore dal 12 agosto 2018.
L’impianto originale del D.L. 87/2018 viene confermato, soprattutto per il contratto a termine, senza particolari scossoni.
Forse l’unico intervento positivo che si registra nella conversione è la previsione di un periodo transitorio, in luogo della brutale applicabilità, prevista nella versione originaria del D.L. 87/2018, ai contratti stipulati dal 14 luglio 2018 e a proroghe e rinnovi di contratti in corso alla medesima data. Mediante modifica dell’articolo 1, comma 2, D.L. 87/2018, le novità contenute nell’articolo 1, comma 1, D.L. 87/2018, si applicano ai contratti sottoscritti successivamente al 14 luglio 2018, nonché ai rinnovi e alle proroghe successive al 31 ottobre 2018.
Fino a tale data, i contratti sottoscritti prima del 14 luglio 2018 saranno soggetti alle vecchie regole in materia di proroghe e rinnovi, senza obbligo di motivare tali atti, con 5 proroghe e il limite nella successione di contratti a termine di 36 mesi (a dire il vero, il periodo transitorio non richiama la successione dei contratti, ma solo proroga e rinnovi: auspicabile anche su tale passaggio un chiarimenti di prassi).
Sarebbe stato tutto molto più semplice se il rinvio di pochi mesi fosse stato previsto già nel D.L. 87/2018, evitando dubbi interpretativi sui rinnovi operati nel periodo intermedio 14 luglio-11 agosto. Sul punto, l’orientamento prevalente della Cassazione (si veda Cassazione n. 9386/2016) porta a ritenere che anche le proroghe e rinnovi in tale periodo possano essere soggetti alle vecchie regole.
Per il nuovo limite del 30% per la somministrazione (a cui si aggiungono nel computo anche i contratti a termine) non vi è alcun periodo transitorio: è bene prestare quindi attenzione per i contratti sottoscritti a decorrere dal 12 agosto 2018.
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29 Agosto 2018 a 13:27
Non mi è chiaro se prima del 31 ottobre posso rinnovare dei contratti a termine che sono scaduti il 30 giugno, e la cui durata (sommata a quella dei precedenti contratti) supererebbe i 24 mesi (ma non i 36). Si tratta di docenti non abilitati di una scuola paritaria che, in quanto non abilitati, non possono essere assunti a tempo indeterminato.
Grazie
30 Agosto 2018 a 12:40
Il diritto transitorio riguarda le proroghe e rinnovi fino al 31 ottobre 2018, fermo restando che le nuove disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dal 14 luglio. Essendo la norma sulla successione distinta da quella dei rinnovi (concetto quanto mai sfuggevole), in via prudenziale – in attesa di chiarimenti – è opportuno considerare 24 mesi il limite e, quindi, se esaurita la capienza stipulare il contratto presso l’INL (che consente un ulteriore periodo massimo di 12 mesi).
29 Agosto 2018 a 17:51
Una ONLUS sita in una località turistica con 4 dipendenti a tempo indeterminato ha assunto n. 2 dipendenti a tempo determinato per Luglio e Agosto per l’incremento di lavoro nel periodo estivo. I contratti sono stati prorogato al 31 dicembre 2018. Quante altre proroghe possono essere fatte, e per quanto tempo, senza dover indicare la causali??
Grato di una risposta ringrazio a nome dell’ Associazione e saluto cordialmente.
ENRICO STURBA per CROCE BIANCA ONLUS.
30 Agosto 2018 a 16:05
Le proroghe che saranno effettuate a decorrere dal 1 novembre sono soggette alla nuova disciplina, considerando che una è già stata fatta, ne rimarrebbero 3 (e con le condizioni se si superano i 12 mesi)
29 Agosto 2018 a 18:06
In un articolo che trattava della conversione in legge del Decreto Dignità ho letto la seguente affermazione che mi ha lasciato un pò perplesso :” IN PRESENZA DI STAGIONALITA’ I CONTRATTI A TERMINE POTRANNO ESSERE PROROGATI E RINNOVATI SENZA LIMITE DI TEMPO E SENZA NUMERO MASSIMO DI PROROGHE O RINNOVI SENZA INDICAZIONE DI ALCUNA CAUSALE “. A me risulta, salvo errori, che i contratti a termine stagionali debbono rispettare, anche loro, il massimo di 4 proroghe (prima erano 5). Ho ragione io o chi ha scritto la frase che precede? Nelle imprese stagionali quante proroghe si possono fare??? Grato di una vs/ autorevolissima precisazione ringrazio e saluto cordialmente. ENRICO STURBA
30 Agosto 2018 a 16:11
Nei contratti stagionali (DPR 1525/1965 o ipotesi da CCL) è vero che non vi è nessuna deroga espressa in materia di proroghe, ma non essendo soggetti al limite per sommatoria (ora di 24 mesi), non vi è il periodo di riferimento su cui calcolare tale limite.
Tenga poi conto che una deroga espressa vi è, sugli stop and go, che implicitamente ammette slam libera prorogabilità.
Ad ogni modo, la qualificazione come stagionale deve discendere dal DPR o dalla contrattazione collettiva.
29 Agosto 2018 a 19:47
Posto che al 30 giugno 2018 si è chiuso il contratto a termine di una dipendente e dal 3 settembre la stessa dipendente verrebbe riassunta con un nuovo contratto a termine fino a giugno 2019, la durata totale dei contratti sarebbe di 35 mesi.
E’ possibile procedere all’assunzione di settembre 2018 ?
Vale il tetto dei 24 mesi o dei 36 mesi ??
Grazie e cordiali saluti.
30 Agosto 2018 a 16:26
Non vi è sul punto alcun chiarimento nel periodo transitorio: trattandosi di un contratto stipulato dopo il 14 luglio si vede applicata la norma dei 24 mesi (con computo dei periodi pregressi). Al momento è consigliabile utilizzare la stipula presso l’ITL per un nuovo contratto max 12 mesi: vediamo se l’INL con la circolare chiarirà questo passaggio.
30 Agosto 2018 a 10:22
qualcuno può delucidarmi sulla questione che riguarda l’applicazione degli sgravi fiscali per le imprese che assumono con contratto a tempo indeterminato giovani under 35? Che fine faranno i giovani over 35 che rappresentano una platea vastissima che comprensibilmente non troveranno mai un lavoro men che meno con contratto a tempo indeterminato? A me sembra la più grande ingiustizia sociale perpetrata negli ultimi anni. Posso avere riflessioni in merito da voi esperti?
30 Agosto 2018 a 14:51
Salve,
Vorrei avere delucidazioni in merito ai contratti a tempo determinato in somministrazione stipulati in data precedente al 14 luglio: per questi si può applicare comunque il periodo transitorio (relativamente a proroghe fino a un massimo totale di 36 mesi) fino al 31.10.2018?
Sinteticamente, si può applicare la precedente normativa come per i tempi determinati diretti?
Grazie
Matteo
30 Agosto 2018 a 16:19
Si, essendo stato sottoscritto prima del 14 luglio, le proroghe che sono fatte nel periodo transitorio sono soggette alla disciplina previgente (6 proroghe e 36 mesi). Non importa se la scadenza, in virtù delle proroghe, è dopo il 31.10: l’importante è che le proroghe siano fatte prima di tale data.
31 Agosto 2018 a 13:15
La ringrazio, gentilissimo.
12 Settembre 2018 a 11:59
Buon giorno
Un dipendente assunto a tempo determinato per 5 mesi (cessato il 10/8) dovrebbe essere nuovamente assunto.
Puo’ essere considerato questo un rinnovo del contratto e quindi (entro il 31/10) è possibile stipulare un altro contratto a tempo determinato senza apposizione di alcuna causale, usufruendo del regime transitorio?
Se l’assunzione dovesse avvenire entro il 31/10 per essere senza causale occorrerà che la durata complessiva non superi i 12 mesi (5 del precedente contratto e 7 attuali)?
Grazie
Daniela I
17 Settembre 2018 a 16:40
Salve Dott. Vannoni,
Vorrei sottoporle un ulteriore quesito: Per i Tempi determinati stipulati prima del 14 luglio si può applicare il regime previgente (gestione jobs act fino al 31 ottobre) anche nel caso in cui il contratto scada in data successiva al 31 ottobre?
Esempio: Tempo determinato stipulato in data 30.04.2018 con scadenza 29.12.2018 (in data successiva al 31.10.2018). Si può utilizzare il periodo transitorio prorogando in anticipo es. fino al limite dei 36 mesi complessivi?
La ringrazio in anticipo
Matteo
18 Settembre 2018 a 9:58
Buongiorno, se il rapporto è soggetto alla disciplina previgente, per sfruttare il periodo transitorio (se c’è capienza di mesi,36, e di proroghe, 5) con contratti che scadono dopo il 31 ottobre la proroga può benissimo essere effettuata anche prima della scadenza: l’importante è che l’accordo di proroga intervenga nel periodo transitorio.
18 Settembre 2018 a 11:30
La ringrazio, gentilissimo.
19 Settembre 2018 a 18:18
Salve dott. Vannoni un dipendente assunto con contratto di sostituzione di maternità dal 26/10/2016 al 28/02/2018 e poi riassunto con contratto a t. Determinato dal 13/04/2018 al 11/07/2018 si può proporre un ulteriore contratto a t. Determinato sfruttando il periodo transitorio e quindi portarlo a 31 mesi di servizio senza incorrere al t. Indeterminato per lo sforamento dei 24 mesi?
21 Settembre 2018 a 16:01
Buongiorno, come evidenziavo in un messaggio poco sopra, la sfuggevolezza del concetto di rinnovo consigliavo prudenza (sede ITL, nel caso poi fosse chiarito 36 mesi, eventualmente si potrebbe sfruttare ancora la sede protetta), nella speranza di chiarimenti amministrativi: purtroppo il cambio al vertice dell’INL rallenta sicuramente l’emanazione.
Se non volesse passare dall’INL, è comunque strettamente consigliato qualificare espressamente il nuovo contratto come rinnovo, così rafforzare l’applicabilità del regime transitorio a 36 mesi..
24 Settembre 2018 a 18:17
Buonasera. Sono un dipendente con alle spalle un contratto di 12 mesi complessivi compresi proroghe e rinnovi. L’ultimo contratto è terminato il 31 luglio 2018. Fino al 31 ottobre sarebbe in teoria possibile per il mio datore di lavoro riassumermi senza causali e in generale con le regole previste pre DL Dignità? La ringrazio
27 Settembre 2018 a 23:11
Salve
Sono un dipendente postale con contratto a tempo determinato che scade il 31 ottobre.Ho già fatto 21 mesi, 4 proroghe, vorrei sapere se l’azienda scadendo il 31 il contratto ha la possibilità di farmi l ultima proroga, rientrando nel job act.Grazie
28 Settembre 2018 a 16:42
Salve
Sono un’impiegato a contratto determinato in un azienda da gennaio 2017 con scadenza del terzo contratto il 31 ottobre 2018.
Non capisco se il 1* di novembre possono prorogarmi il contratto a tempo determinato o stipularne uno indeterminato.
Nel caso di rinnovo a contratto determinato i mesi precedentemente lavorati (21 mesi) e i rinnovi (3) vengano considerati oppure si passa ad un massimo di altri 12 + 12 mesi con causale e altri massimo 4 rinnovi?
Grazie mille!