15 Maggio 2018

Rapporto biennale delle pari opportunità: proroga e non solo

di Cristian Valsiglio

Dopo diversi annunci informali, finalmente è ufficializzata la proroga dal 30 aprile al 30 giugno della presentazione del rapporto sulle pari opportunità per il biennio 2016-2017.

L’ufficializzazione arriva, successivamente alla data di scadenza, con D.M. 3 maggio 2018, pubblicato per pubblicità legale sul sito ministeriale.

A mente dell’articolo 46, D.Lgs. 198/2006, le aziende pubbliche e private che occupano oltre 100 dipendenti hanno fino ad ora provveduto a predisporre e inviare il rapporto biennale delle pari opportunità avvalendosi a volte del sito istituzionale regionale, altre volte all’invio cartaceo tramite Pec dello stesso documento, dovendo riportare non solo, per ogni Regione, i dati numerici per genere della medesima Regione, ma anche i dati complessivi dell’intera azienda, con un’inutile duplicazione di informazioni. Tale documento deve contenere le informazioni relative a ognuna delle professioni, allo stato delle assunzioni, alla formazione, alla promozione professionale, ai livelli, ai passaggi di categoria o di qualifica, ad altri fenomeni di mobilità, all’intervento della Cig, ai licenziamenti, ai prepensionamenti e pensionamenti, alla retribuzione effettivamente corrisposta.

L’adempimento, marcatamente farraginoso, era sicuramente visto come uno strumento di monitoraggio importante per studiare il fenomeno delle differenze in campo lavorativo, ma ricadeva in una burocratizzazione estremamente penalizzante, soprattutto per il gentil sesso, generalmente più coinvolto nella compilazione amministrativa dei prospetti e delle variegate modalità di compilazione dei siti. Tale adempimento, inoltre, risulta tutt’ora sanzionato da una sanzione amministrativa pecuniaria (da 515,00 a 2.580 euro) nonché, in casi estremi, dalla perdita dei benefici contributivi per un anno.

Per semplificare tale adempimento è dovuto intervenire il Ministero del lavoro, il quale, tramite il D.M. in commento, consente delle forti semplificazioni, ancora da testare sul campo, non avvedendosi che tutte, o quasi, le informazioni sono ricavabili nell’UniEmens, flusso informatico che mensilmente i datori di lavoro inviano all’Inps, ove è rilevabile il genere dei dipendenti, il numero per unità produttiva e addirittura gli elementi retributivi e di presenza e assenza.

Ci si dovrebbe chiedere, dunque, se la semplificazione raggiunta dal D.M. in parola debba considerarsi soddisfacente ovvero se, comunque, siamo di fronte a uno strumento di monitoraggio superato, o superabile, da altre informazioni già in possesso della P.A..

Entrando più nel dettaglio di quanto previsto dal D.M. 3 maggio 2018, esso prevede che i datori di lavoro con oltre 100 dipendenti devono predisporre e inoltrare alle Regioni, a decorrere dal biennio 2016-2017, il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile tramite l’utilizzo di un applicativo informatico messo a disposizione del Ministero del lavoro secondo le regole bene dettagliate nella Guida operativa allegata al decreto e presente nel sito del Dicastero. È così abrogato il desueto e complicato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 17 luglio 1996, pubblicato nella G.U. n. 174/1996, che dettava le regole di compilazione del rapporto.

A parere del Dicastero, il rapporto biennale è redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, che in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 100 dipendenti e deve essere redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione on-line di appositi campi riprodotti a sistemi e ben illustrati nella Guida alla compilazione.

Per provvedere a tale adempimento, sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro, sezione “Strumenti e Servizi”, è reso disponibile un applicativo dedicato alla compilazione di tali campi. Tale applicativo è utilizzabile dai datori di lavoro tramite il sistema SPID ovvero richiedendo le credenziali di accesso attraverso l’apposita procedura di registrazione.

A questo punto, il datore di lavoro, una volta compilati i campi correttamente, e superata una procedura che diagnostica i dati per una verifica della correttezza formale, potrà ritenere forniti i dati: la procedura stessa rilascerà una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.

È il medesimo sistema informatico che consente di verificare i dati alla consigliera o al consigliere regionale di parità, fornendo un identificativo con il quale accedere ai contenuti per poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Oltre al salvataggio dei dati caricati a sistema, è bene ricordare che il datore di lavoro dovrà inoltrare una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il medesimo termine di scadenza (per il 2018, il 30 giugno).

A mente del D.M. in parola, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, limitatamente al biennio 2016-2017, il termine di trasmissione del rapporto di cui all’articolo 1, comma 1, è stabilito al 30 giugno 2018. Per i bienni successivi, il termine di trasmissione invece è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

E, quindi, per il biennio 2018-2019 la scadenza sarà il 30 aprile 2020 (salvo proroghe).

 

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