12 Aprile 2018

Reato di mancato versamento ritenute previdenziali: la Cassazione, SS.UU. penali, scrive la parola fine

di Roberto Lucarini

Ho avuto modo di occuparmi su queste pagine, poco tempo addietro, della spinosa questione legata alla novella normativa sul tema del reato di mancato versamento delle ritenute previdenziali. Torno sul tema dato che adesso, finalmente, disponiamo del testo della sentenza (n. 10424/2018) con cui la Suprema Corte, SS.UU. penali, ha dipanato la matassa interpretativa.

Ma qual era, in sintesi, il problema che ha angustiato, nei mesi scorsi, gli addetti ai lavori?

Con il nuovo testo dell’articolo 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, proposto a mezzo del D.Lgs. 8/2016, il legislatore ha optato per una parziale depenalizzazione della fattispecie in commento; lo ha fatto ponendo una soglia oltre la quale, in caso di condotta omissiva, scatta la reazione penale. In sintesi, nel testo in vigore, si ha:

  • omissione fino a 10.000 euro annui: sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro;
  • omissione superiore a 10.000 euro annui: reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro.

Già l’aspetto amministrativo, viste le somme in gioco, non pare proprio lieve.

Il piano penale, inoltre, ha posto un problema giuridico circa il periodo annuo da considerare ai fini del corretto calcolo della soglia di punibilità. Ci si è chiesti:

  1. si tratta di anno inteso quale competenza per 12 mesi di retribuzioni?
  2. oppure di anno inteso quale somma di 12 periodi di scadenza dei versamenti previdenziali?

È noto a tutti, infatti, che il versamento contributivo si effettua il giorno 16 del mese successivo al periodo di competenza. Per cui, ne deriva:

  • nel caso cui al precedente punto 1, con utilizzo del criterio di competenza: sarebbero conteggiabili i versamenti posti in essere dal 16 febbraio di un determinato anno (riferibili alle retribuzioni del gennaio del medesimo anno), fino a quelli del 16 gennaio dell’anno successivo (riferibili alle retribuzioni del dicembre dell’anno precedente);
  • nel caso cui al precedente punto 2, con utilizzo del criterio di cassa: sarebbero invece conteggiabili i versamenti posti in essere dal 16 gennaio di un determinato anno (riferibili alle retribuzioni del dicembre dell’anno precedente), fino a quelli del 16 dicembre del medesimo anno (riferibili alle retribuzioni novembre dello stesso anno).

Il dubbio si muoveva tra una giurisprudenza di legittimità, orientata verso la prima tesi, e una produzione amministrativa (Ministero del lavoro, Inps e INL) che si è inizialmente incardinata a favore della seconda ipotesi, salvo pentirsi e tornare sui propri passi. In sostanza, una babilonia …

Ecco il motivo per cui, con urgenza, si è chiesto di porre rimedio alle SS.UU. penali. E i Supremi giudici hanno risposto, con la sentenza citata, chiudendo questa ambigua querelle e sposando la tesi legata al criterio di cassa.

In fondo, anche se il concetto della competenza appare normativamente legato alla materia della contribuzione previdenziale, quanto sostenuto nella decisione in commento si rivela lineare. In sostanza gli Ermellini sostengono che “la condotta del mancato versamento assume rilievo solo con lo spirare del termine di scadenza indicato dalla legge, sicché appare più coerente riferirsi, riguardo alla soglia di punibilità, alla somma degli importi non versati alle date di scadenza comprese nell’anno”.

Per ricapitolare e fare un minimo di chiarezza: per il calcolo della soglia annua occhio ai versamenti scadenti tra il 16 gennaio di un determinato anno (riferibili alle retribuzioni del dicembre dell’anno precedente) e il 16 dicembre del medesimo anno (riferibili alle retribuzioni novembre dello stesso anno).

Finalmente, al di là delle dispute legali, ci hanno dato un punto di rifermento; così sia.

 

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