22 Marzo 2018

I contratti di prossimità non possono derogare le disposizioni fiscali

di Cristian Valsiglio

L’Agenzia delle entrate, tramite risoluzione 15 febbraio 2018, n. 16/E, precisa che il contratto di prossimità, pur avendo capacità di derogare alla legge, seppur con limiti ben delineati, non può in alcun modo consentire di modificare le norme in materia di imposizione fiscale; pertanto, le somme erogate in esecuzione di un contratto di prossimità, a titolo di indennizzo risarcitorio al fine di ristorare il lavoratore per la riduzione del salario, devono essere tassate in qualità di reddito da lavoro dipendente.

I contratti di prossimità stipulati ai sensi dell’articolo 8, D.L. 138/2011, consentono, da un lato, di avere efficacia erga omnes, dall’altro di poter derogare alla legge e alla contrattazione collettiva.

Tali contratti devono essere sottoscritti “da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti” e devono essere finalizzati ai seguenti obiettivi:

  • alla maggiore occupazione;
  • alla qualità dei contratti di lavoro;
  • all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori;
  • alla emersione del lavoro irregolare;
  • agli incrementi di competitività e di salario;
  • alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali;
  • agli investimenti;
  • all’avvio di nuove attività.

Inoltre, i predetti contratti collettivi di prossimità devono essere inerenti all’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:

  1. agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
  2. alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
  3. ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
  4. alla disciplina dell’orario di lavoro;
  5. alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro.

Solo la presenza dei predetti requisiti consente di esercitare una deroga alle disposizioni di legge e alle relative regolamentazioni contenute nei Ccnl, “fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro” (articolo 8, comma 2-bis, D.L. 138/2011).

L’Agenzia delle entrate affronta il tema di verificare la profondità della deroga in materia legislativa consentita dall’articolo 8, D.L. 138/2011.

Sul predetto aspetto l’Ente, con la nota di prassi in commento, afferma l’impossibilità di derogare a disposizioni fiscali in ossequio al principio rinvenibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 221/2012, secondo il quale l’elencazione delle materie oggetto della contrattazione di prossimità deve essere di carattere tassativo e non estendibile per analogia.

Una volta circoscritto l’ambito della deroga, affermando l’impossibilità della deroga in ambito fiscale, l’Agenzia delle entrate verifica che le somme oggetto dell’accordo collettivo sono a copertura di un lucro cessante (e non di un danno emergente) e pertanto pienamente assoggettabili a prelievo fiscale e contributivo.

 

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