Se il mobbing non sussiste vanno comunque valutate le singole condotte denunciate
di Redazione![](https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2016/07/giustizia-763x429.png)
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 16 febbraio 2018, n. 3871, ha stabilito che, nell’ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di natura asseritamente vessatoria, pur nell’accertata insussistenza di un intento persecutorio idoneo a unificare tutti gli episodi addotti dall’interessato – non configurandosi, pertanto, il mobbing – il giudice del merito è tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati, seppure non accomunati dal fine persecutorio, siano ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro, che possa essere chiamato a risponderne, nei limiti dei danni a lui imputabili.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia: