730 precompilato: ulteriori chiarimenti per Caf e professionisti
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n.34/E del 22 ottobre, ha offerto chiarimenti operativi a Caf e professionisti in merito a: sanzione per visto di conformità infedele, modello 730 rettificativo, invio tardivo dei modelli.
Sanzione per visto di conformità infedele: l’art.3, D.L. n.16/12, ha stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2012 non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di € 30,00: viene chiarito che tali disposizioni si applicano, anche con riferimento alle violazioni relative al rilascio del visto di conformità, per le attività poste in essere dagli uffici a decorrere dal 1° luglio 2012.
Modello 730 rettificativo: il Caf/professionista che, dopo aver inviato tempestivamente l’originario modello 730, presenti un modello 730 rettificativo (o una comunicazione) entro il 10 novembre, è tenuto al pagamento della sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente e non anche di quella relativa alla tardività della dichiarazione. Resta fermo che la sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione troverà applicazione nel caso in cui l’originario modello 730 sia stato presentato oltre il 7 luglio 2015. Laddove, peraltro, il modello 730 tardivo sia successivamente rettificato dal Caf o dal professionista entro il 10 novembre, alla sanzione per tardività si aggiunge quella per visto infedele.
Invio tardivo dei modelli: il dies a quo per la regolarizzazione della violazione di tardiva presentazione del modello 730 decorre dal 23 luglio 2015 e non dall’originario termine del 7 luglio 2015.