730 precompilato: termini di trasmissione delle spese all’Agenzia
È stato pubblicato sulla G.U. n.17 del 22 gennaio il decreto 13 gennaio 2016 del Ministero dell’Economia, che indica termini e modalità di trasmissione dei dati, a partire dall’anno 2015, per l’elaborazione nel modello 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Spese universitarie – Le università statali e non statali trasmettono all’Agenzia delle Entrate in via telematica, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i seguenti dati riferiti all’anno precedente: spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria; spese per la frequenza di corsi universitari di specializzazione; spese per la frequenza di corsi di perfezionamento; spese per la frequenza di master che per durata e struttura dell’insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione; spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca. Per ciascuno studente le università comunicano l’ammontare delle spese relative all’anno d’imposta precedente al netto dei relativi rimborsi e contributi, i soggetti che hanno sostenuto le spese e l’anno accademico di riferimento. Sono indicati separatamente i rimborsi erogati nell’anno ma riferiti a spese sostenute in anni precedenti.
Spese funebri – I soggetti che emettono fatture relative a spese funebri trasmettono all’Agenzia delle Entrate in via telematica, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente l’ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell’anno precedente, con riferimento a ciascun decesso, con l’indicazione dei dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica – I bonifici relativi a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, i cui dati sono già trasmessi da banche e Poste Italiane S.p.A, le comunicazioni contenenti l’ammontare delle spese sostenute nell’anno d’imposta precedente e i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti, sono trasmesse all’Agenzia delle Entrate in via telematica, anche ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dai dati relativi al 2015.
Le modalità tecniche per la trasmissione telematica sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.